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Dpcm del 18 ottobre 2020 : Tutto quello che c’è da sapere

Dpcm del 18 ottobre 2020 : Tutto quello che c’è da sapere

In seguito all’incremento esponenziale dei contagi da Covid 19 in questi ultimi giorni, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato un nuovo Dpcm che  comprende misure restrittive per contenere il contagio, modificando quanto prescritto nel precedente decreto del 13 ottobre.

Le principali misure riguardano la “movida”:

  • I sindaci potranno disporre la chiusura dell’accesso al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare assembramenti, dopo le h.21.00.
  • Tutte le attività di dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle h. 5.00 fino alle h. 24 con consumo al tavolo, con un massimo di sei persone, fino alle h. 18.00 in assenza di consumo al tavolo. I locali dovranno affiggere all’ingresso il numero massimo di persone  consentite all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  • L’asporto e la consegna a domicilio restano possibili fino alle h.24.00. Non è prevista nessuna limitazione per i  servizi di ristorazione in aziende, ospedali, aeroporti, stazioni ed aree di servizio.

In riferimento alla scuola e alla formazione il Dpcm prevede:

  • La scuola primaria e secondaria di primo grado rimangono in presenza. Per la scuola secondaria di secondo grado saranno adottate forme più flessibili di  organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla DDI (didattica digitale integrata), che è comunque complementare alla didattica in presenza, e modulando la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani, disponendo che l’ingresso non avvenga prima delle h.9.00.
  • Per le università, resta la possibilità di organizzare la didattica e le attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative, sempre in relazione all’ evoluzione del quadro pandemico territoriale.
  • Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’Interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono prevedere anche modalità non in presenza.
  • Sono consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di autotrasportatore e tutti i corsi di formazione ed abilitanti autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di I e FP, secondo le disposizioni delle singole Regioni  ed i corsi di formazione sulla salute e la sicurezza, nel rispetto delle misure contemplate dal Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, pubblicato dall’Inail.

In relazione allo sport:

  • Sono riconosciuti solo gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paraolimpico (CIP)e dalle rispettive federazioni sportive nazionali o internazionali; per tali eventi è consentita la presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e 200 spettatori in luoghi chiusi. E’  vietato lo sport di contatto amatoriale e sono vietate tutte le competizioni per attività sportive dilettantistiche amatoriali.
  • Per le palestre, il decreto prevede una settimana di tempo per rendere possibili gli adeguamenti alle misure di sicurezza, pena la sospensione delle attività nelle palestre e nelle piscine.

Infine, sono vietate le sagre e le fiere locali; sono invece consentite le fiere di carattere nazionale ed internazionale. Sono bloccati i congressi , salvo quelli organizzati a distanza. Anche nella pubblica amministrazione sono vietate le riunioni, salvo la sussistenza di motivate ragioni.  

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