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Chiarimenti da parte dell’INL in merito alla sospensione dell’ attività imprenditoriale

Chiarimenti da parte dell’INL in merito alla sospensione dell’ attività imprenditoriale

L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 3 del 9 novembre 2021, interviene riguardo la sospensione dell’attività imprenditoriale  “al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori”. Gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. Una prima condizione per l’adozione del provvedimento si realizza quando l’Ispettorato “riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”. La nuova percentuale del 10% di lavoratori irregolari continuerà ad essere calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo. A tal fine vanno conteggiati anche i collaboratori familiari e i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società. La regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso è del tutto ininfluente e pertanto il provvedimento andrà comunque adottato.

Violazioni contestabili e sanzioni

  • Il provvedimento di sospensione deve essere adottato anche tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza:
  • Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 2.500 euro;
  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione: 2.500 euro;
  • Mancata formazione ed addestramento: 300 euro per ciascun lavoratore interessato;
  • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile: 3.000 euro;
  • Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS): 2.500 euro;
  • Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: 300 euro per ciascun lavoratore interessato;
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3.000 euro;
  • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno: 3.000 euro;
  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 3.000 euro;
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 3.000 euro;
  • Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 3.000 euro;
  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 3.000 euro.

Ambito di applicazione

Il provvedimento di sospensione è adottato nei confronti della singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, con particolare riferimento all’edilizia, all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere.

Sarà dunque sospesa l’attività svolta dai lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro:

  • abbia omesso la formazione e l’addestramento;
  • abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto.

Comunicazione alle autorità

Per tutto il periodo di sospensione, il comma 2 dell’art. 14 prescrive il divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine, come per il passato, il provvedimento di sospensione dovrà essere tempestivamente comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione da parte del predetto Ministero del provvedimento interdittivo.

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