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Modifiche al decreto 81: ruolo, obblighi e responsabilità del Preposto alla sicurezza sul lavoro

Modifiche al decreto 81: ruolo, obblighi e responsabilità del Preposto alla sicurezza sul lavoro

Il 14 dicembre 2021 c’è stata l’approvazione dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Nel suddetto articolo troviamo importanti novità riguardo vari aspetti della figura del preposto.

Obblighi e responsabilità del preposto

Gli obblighi del preposto, in materia di sicurezza sul lavoro, sono già indicati nel precedente Decreto e sono:

  1. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
  2. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  3. richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  4. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  5. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  6. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  7. frequentare appositi corsi di formazione.

Cosa cambia

Rispetto al precedente decreto , il cui compito del Preposto era unicamente quello di informare i propri superiori diretti, in caso di persistenza dell’inosservanza, oggi il Preposto, oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei lavoratori, dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, dovrà intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Segnalazione delle non conformità

Il Decreto Fiscale aggiunge un nuovo compito per i preposti: l’interruzione, se necessario, dell’attività in caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e la segnalazione delle non conformità rilevate.

Individuazione del preposto in sede di appalto/subappalto

ll DL Fiscale convertito richiede che in regime di appalto o subappalto i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori debbano comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto. 

Accordi Stato-Regioni in revisione

Inoltre entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è chiamata ad adottare l’accorpamento e la rivisitazione degli accordi attuativi in materia di formazione, e si deciderà su:

  • Durata;
  •  contenuti minimi;
  •  modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  •  modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  •  modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Formazione per i preposti

I preposti devono ricevere, a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

La durata minima e i contenuti ottimali sono stati suggeriti nella seduta del 21 dicembre 2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano tra Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro della Salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012.

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