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Approvato il DECRETO LAVORO – DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 – Importanti modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza

Approvato il DECRETO LAVORO – DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 – Importanti modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza

Approvato In Gazzetta dal Consiglio dei Ministri il 1° maggio il DECRETO LAVORO – DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 – Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. (GU Serie Generale n.103 del 04-05-2023).

Il DL48/2023 in materia di sicurezza sul lavoro contiene provvedimenti riguardanti la salute, la vigilanza e modifica il Testo Unico sulla Sicurezza.

In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche:

MEDICO COMPETENTE

  • Obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi. Viene quindi introdotto un nuovo “doppio” obbligo al medico competente:
  • Ottenere la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro (ai sensi dell’art. 25 comma 1 lettera e)
  • Tenere conto della cartella sanitaria ricevuta dal precedente datore di lavoro ai fini del giudizio di idoneità (regolato all’art. 41 comm2 lettera a).
  • Inoltre, con la lettera n-bis si richiede al medico di indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni.

LAVORATORI AUTONOMI

L’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri: questi sono chiamati al rispetto delle norme del Titolo IV (CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI): ricordando che le Opere provvisionali sono regolate all’Articolo 112 – Idoneità delle opere provvisionali.

FORMAZIONE E ATTREZZATURE

  • Particolare attenzione sui contenuti minimi della formazione (contenuti, verifica finale e verifiche di efficacia della formazione), il monitoraggio e l’efficacia del nuovo Accordo (o  Accordi) di formazione, sulle attività formative ed il suo rispetto da parte degli enti formatori e dei discenti.
  • Vi è dunque l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza: ricordiamo che il comma 4 dell’articolo 71 prevede tale obbligo per i lavoratori incaricati all’uso di tali attrezzature, con Il nuovo comma 4-bis viene imposto il medesimo obbligo di formazione e addestramento specifico al datore di lavoro che utilizza egli stesso le attrezzature.
  • Per quanto riguarda il noleggio e la concessione di attrezzature la dichiarazione obbligatoria da effettuare non è più solo a carico del datore di lavoro ma anche del semplice soggetto che prenda a noleggio; quest’ultimo deve sempre attestare l’avvenuta formazione e l’addestramento specifico dei soggetti che andranno a utilizzare le suddette attrezzature.
  • ASL e INAIL non potranno più avvalersi dei soggetti pubblici e privati per l’effettuazione delle verifiche periodiche (regolate al comma 11 del medesimo art.71)

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