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Obblighi in materia di ‘Whistleblowing’: attuazione della piattaforma di segnalazione

Obblighi in materia di ‘Whistleblowing’: attuazione della piattaforma di segnalazione

A partire dal 17 dicembre 2023, l’adozione di una piattaforma whistleblowing diventerà un obbligo legale, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 24 del 2023 (Direttiva UE 1937/2023), pena sanzioni fino a € 50.000. Sono tenuti a rispettare la disciplina sia gli Enti Pubblici che le Aziende Private che hanno impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori tra i 50 e i 249 lavoratori/collaboratori. Scopriamo di cosa si tratta.

Cos’è il whistleblowing?

Il ‘whistleblowing’ è l’atto di segnalazione degli illeciti, dove il ‘whistleblower’ , cioè il dipendente che effettua l’avviso relativo alle violazioni evidenziate nell’ambito del luogo di lavoro, rimane anonimo e dispone di un sistema dedicato non rintracciabile.

Il tipo di segnalazione può essere di varia natura:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali (condotte illecite ai sensi del D. Lgs. 231/01 o violazione dei modelli organizzativi e gestionali previsti dallo stesso decreto);
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’UE o nazionali, nei settori degli appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della privacy e delle reti e sistemi informativi;
  • Atti od omissioni che ledono interessi finanziari dell’UE;
  • Atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni UE nei settori richiamati dal decreto. Le segnalazioni possono riguardare anche violazioni non ancora commesse che il segnalante ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti, ma non riconducibili a rimostranze personali o richieste di interventi in merito a rapporti tra colleghi, superiori etc. (tali interessi personali sono esclusi dalla normativa).

Cosa succede in caso di mancata attuazione del programma?

Sono previste sanzioni da 10.000 a 50.000 euro, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

  • mancata istituzione dei canali di segnalazione;
  • mancata adozione delle procedure per effettuare e gestire le segnalazioni;
  • adozione di procedure non conformi a quelle fissate dal D.Lgs. n. 24/2023;
  • mancato svolgimento dell’attività di verifica e dell’analisi delle segnalazioni ricevute;
  • comportamenti ritorsivi;
  • ostacoli alla segnalazione o tentativi di ostacolarla;
  • violazione dell’obbligo di riservatezza circa l’identità del segnalante. 

È prevista anche una sanzione da 500 a 2.500 euro che ANAC può applicare al segnalante, nei cui confronti venga accertata anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave. 

Per maggiori informazioni e per ottenere una consulenza gratuita, compilare il Form sottostante.

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