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LA PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI: Come Funziona

LA PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI: Come Funziona

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto-Legge del 2 marzo 2024 n.19 (Nuovo decreto Pnrr), che contiene il Pacchetto sicurezza sul lavoro.

Nello specifico, l’articolo 27 prevede il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori tramite crediti .Tale sistema contempla il rilascio di una Patente con un  totale di 30 crediti e un minimo di 15 per poter operare; ricorda, a tutti gli effetti, quello della patente a punti nella guida, che prevede la decurtazione degli stessi, in caso di violazione del Codice della strada.

La Patente viene rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro, dopo l’iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato. Essa prevede:

  • L’adempimento, sia da parte del datore di lavoro che dei lavoratori, degli obblighi formativi . ( art. 37)
  • Il possesso del DVR ( Documento di valutazione dei rischi), in corso di validità.
  • Il possesso del DURC ( Documento unico di regolarità contributi), in corso di validità.
  • Il possesso del DURF ( Documento unico di regolarità fiscale), in corso di validità.

I provvedimenti di sospensione sono prerogativa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ne definisce i criteri, le procedure e i termini.

COME FUNZIONANO I CREDITI DELLA PATENTE

Si specifica che la patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ad imprese ed autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

COME E QUANDO VENGONO TOLTI I CREDITI

Ovviamente nel decreto sono stabilite anche le decurtazioni, che sono le seguenti:

a) accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/08 smi: dieci crediti;

b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI del D.Lgs. 81/08 smi: sette crediti;

c) provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;

d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

1) la morte: venti crediti;

2) un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;

3)   un’inabilità temporanea   assoluta   che    importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.

Infine, nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al  lavoro,  assoluta   o   parziale,   la competente sede territoriale dell’Ispettorato  nazionale  del  lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo  di dodici mesi. Gli atti ed i provvedimenti emanati  in  relazione  al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso  comportare una decurtazione superiore a venti crediti.

Ricordiamo che le inadempienze relative all’Allegato I del D.Lgs. 81/08 smi sono: Violazioni che espongono a rischi di carattere generale (es. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi DVR; Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione; Mancata formazione ed addestramento; Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)); Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto, Violazioni che espongono al rischio di seppellimento, Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione, Violazioni che espongono al rischio d’amianto.

L’allegato XI invece riporta l’elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori come rischi legati al seppellimento, esplosione, sostanze chimiche e biologiche ad alto rischio, radiazioni ionizzanti, annegamento ecc.

COME RECUPERARE I CREDITI

I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti sopra citati, dei corsi di formazione sulla sicurezza di  cui  all’articolo  37,  comma  7 del D.Lgs. 81/08 smi, ovvero corsi per preposti e dirigenti.

Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Attraverso i corsi si possono riacquistare massimo quindici crediti.

Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di  cui  sopra, la patente è incrementata di  un  credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non  siano  stati  destinatari  di ulteriori atti o provvedimenti di decurtazione.

Nella norma è inoltre previsto un ulteriore incremento di cinque crediti per le imprese che adottano i sistemi di organizzazione e gestione di cui all’art 30 del D.Lgs. 81/08 smi.

QUANDO NON SI PUO’ LAVORARE IN FUNZIONE DEI CREDITI

Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.

Le imprese e gli autonomi senza patente o con patente con meno di quindici crediti che lavorano in cantiere (fatto salvo il caso in cui si ultimano i lavori in essere al momento della decurtazione come sopra descritto), verrà sanzionata con una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000.

CHI PUO’ NON AVERE LA PATENTE A CREDITI

Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso   dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

La Certificazione SOA è un attestato obbligatorio (rilasciato da Organismi di Attestazione autorizzati) che comprova la capacità economica e tecnica di un’impresa di qualificarsi per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori di importo maggiore a € 150.000,00 e conferma inoltre che il soggetto certificato sia in possesso di tutti i requisiti necessari alla contrattazione pubblica. La procedura per l’ottenimento della Qualificazione è particolarmente complessa articolata.

Una volta ottenuta, la Certificazione SOA vale cinque anni (previa conferma di validità al terzo anno) e viene emessa, da Organismi SOA appositamente autorizzati, al termine di un’approfondita valutazione dei requisiti imposti dalla legge, riscontrabili negli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa interessata; in particolare, verranno presi in considerazione i lavori eseguiti negli ultimi dieci anni e i cinque migliori documenti di reddito tra gli ultimi dieci approvati e depositati.

ARTICOLI 30 E 31

L’articolo 30 tratta le misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo mentre l’art 31 il potenziamento del personale ispettivo, prevedendo l’assunzione di nuovi 250 ispettori presso l’INL per aumentare ancor più i controlli.

Sicuramente quella della patente a crediti è una novità, anche se ricordiamo che da non molto tempo è in essere la legge 215 del 2021 che prevede la sospensione delle attività (anche al di fuori dell’edilizia) inadempienti praticamente su quasi tutti gli stessi temi per cui sono previste delle decurtazioni per la “patente a crediti”.

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