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ACCORDO STATO/REGIONI: NUOVE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE

ACCORDO STATO/REGIONI: NUOVE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE

E’ stato approvato dalla Camera dei Deputati il maxiemendamento al Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, già approvato dal Senato, che introduce importanti novità in materia di formazione delle varie figure sulla sicurezza, nello specifico la formazione obbligatoria per i datori di lavoro, un nuovo Accordo Stato-Regioni entro il 30 giugno 2022, nuove indicazioni per l’addestramento.

Qui di seguito si riportano i comma 7 e 2 dell’ articolo 37 del succitato D.Lgs. 81/2008  ed infine il comma 7-ter e il rinnovato comma 5, che introducono le modifiche :

Il comma 7 dell’Articolo 37 stabilisce che : “ Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza dl lavoro, secondo quanto previsto dall’Accordo di cui all’Articolo 37, comma 2, secondo periodo”.

Il comma 2, secondo periodo, dell’Articolo 37 stabilisce che: “ Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi Attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:

  • L’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • L’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.”    

Il nuovo comma 7- ter, approvato dalla Camera dei Deputati, stabilisce che:” Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.”.

La novità fondamentale introdotta è che la formazione biennale dei preposti deve essere svolta interamente in presenza ed entrerà in vigore contestualmente alla rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del D. Lgs. 81/2008, entro il 30 giugno 2022.

Il rinnovato comma 5, al secondo capoverso stabilisce che: L’addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Anche per l’addestramento, dunque, c’è un’importante novità, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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